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Cassazione: il danno biologico non è indennizzabile

Il danno biologico non è indennizzabile nel caso degli infortuni mortali.
Con questa decisione la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INAIL contro i figli di un lavoratore deceduto a distanza di 13 ore da un infortunio in itinere, i quali avevano chiesto,
come eredi, la liquidazione del danno biologico per la morte del padre. Secondo la Corte di Cassazione,
il danno da perdita della vita (danno tanatologico) non rientra nella
nozione di danno biologico accolta dall'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, perche' la nozione fa riferimento alla "lesione
dell'integrita' psico fisica" dell'infortunato, il cui indennizzo va
valutato in relazione all'eta' del lavoratore al momento della
guarigione.
Se la lesione dell'integrita' si conclude con un
esito letale che interviene immediatamente dopo o a poca distanza di
tempo dall'evento lesivo, il danno biologico non e' configurabile, dal
momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del
diritto alla salute ma incide su un diverso bene giuridico, che e'
quello della vita. Ma la perdita del bene della vita e' intrinsecamente
connessa alla persona del suo titolare e il relativo risarcimento del
danno e' fruibile solo in natura dal soggetto e da nessun'altra
persona. La funzione propria del risarcimento, di riparazione del
danno, non puo' operare quando la persona ha cessato di esistere e non
puo' quindi essere fatta valere dagli eredi. Nel formulare la sentenza,
la Corte ha tra l'altro ricordato un'altra pronuncia della Consulta in
base alla quale, in caso di morte che segua le lesioni dopo breve
tempo, la sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo
spegnersi della propria vita e' autonomamente risarcibile agli eredi
non come danno biologico ma come danno morale. Cio' purche' la vittima
sia stata in condizione di percepire il proprio stato, mentre va
esclusa la risarcibilita' del danno morale quando all'evento lesivo sia
conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta
lucida nella fase precedente il decesso.